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Home Staging: l’immobiliare si rifà il trucco per vendere di più

23 gen

Secondo l’Associazione Italiana Home Stager, l’Home Staging, l’arte di preparare la casa in modo adeguato in vista di una vendita, esiste negli Usa e in Gran Bretagna sin dagli anni ’80 ma è praticamente sconosciuta in Italia.

Si tratta di un servizio personalizzato semplice ma efficace che consiste nel sistemare una casa in vendita nel miglior modo possibile perché non vengano offuscati i suoi lati migliori.

La luminosità, l’ampiezza, la disposizione delle stanze, l’affaccio. L’Home Stager vede subito quali sono i punti cruciali, e spesso i rimedi sono semplici e poco costosi.

Cambiare il posizionamento dei mobili, togliere di mezzo oggetti superflui, riorganizzare gli ambienti in modo ordinato, aggiungere un tappeto colorato, una tenda o un grande specchio possono rendere un’abitazione più gradevole.

Senza essere dei professionisti, credo occorra fermarsi un poco e riflettere sul modo con cui prepariamo una visita immobiliare e come potrebbe essere migliorata: a partire dal nostro “animo”, dall’attitudine e poi attraverso la messa in opera di alcuni correttivi alla casa da visitare…pensiamoci un pò su!

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FIAIP dice no alla riforma del catasto “a fini espropriativi”

23 gen

 

“Il catasto serve a tassare le rendite e non la proprietà dei beni immobiliari” dichiara Paolo Righi, Presidente Nazionale della Fiaip, in una nota… “e nella legge delega inoltre, non si trova traccia di un eventuale abbassamento delle aliquote, da applicarsi dopo la riforma“.

Nell’esprimere tutta la sua preoccupazione sull’annunciata riforma del Catasto la Fiaip (Federazione Italiana Agenti Immobiliari Professionali) ribadisce che non si può usare il patrimonio immobiliare degli Italiani come se si trattasse di un Bancomat a cui ogni Governo accede, anziché riformare il fisco e abbassare le spese della pubblica amministrazione.

Fiaip – continua la nota – è favorevole esclusivamente a quella parte di riforma che introduce il metro quadro invece dei vani, e ad una migliore classificazione delle aree in cui gli immobili sono allocati.

La riforma prevede tempi di attuazione molto lunghi, la speranza è che il Governo voglia concertare, con le categorie interessate, ogni aspetto della riforma.

La proprietà immobiliare è l’unica forma di tutela che i cittadini Italiani hanno per mettere al sicuro i loro risparmi. ll Governo – dichiara ancora il Presidente Nazionale Fiaip, Paolo Righi – non commetta l’errore di disincentivare l’acquisto di beni immobili, con l’introduzione surrettizia di tassazioni patrimoniali.
Così facendo si corre il rischio di togliere ai cittadini e alle famiglie anche l’ultimo baluardo di tranquillità sociale.”

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Consulta nazionale dell’intermediazione

16 gen

Le tre associazioni più rappresentative del settore dell’intermediazione immobiliare e creditizia (Fimaa, Fiaip e Anama) tornano a lavorare attorno ad un unico tavolo. La prima riunione del 2012 è prevista per martedì 31 gennaio presso la sede nazionale di Fiaip in piazzale Flaminio a Roma.

A dire il vero – riporta Anama in una nota – la Consulta nazionale ha ripreso la sua attività già da tempo, con incontri a tre sui temi più scottanti degli ultimi mesi come il regolamento alla Bolkestein, la gestione della nascita dell’Osservatorio in Banca d’Italia per la mediazione creditizia, le vicende legate al rapporto tra gli operatori ed il sistema camerale e le innumerevoli incombenze dettate dall’agenda governativa.

Ora all’ordine del giorno ci sono temi di fondamentale importanza per la vita futura della categoria come la riforma della legge 39 del 1989 che regola gli agenti immobiliari e una seria valutazione sulla legge 141 del 2010 che riguarda i mediatori creditizi; le tematiche legate a Enasarco e le ispezioni in corso in tutta Italia e la gestione organizzativa del massimo organo di confronto e di peso politico della categoria rappresentato, appunto, dalla Consulta Nazionale.

Oltre ai tre presidenti nazionali Valerio Angeletti, Paolo Righi e Paolo Bellini saranno presenti i rispettivi direttori e coordinatori nazionali oltre ai vice presidenti membri di delegazione.

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Posted in Eventi

 

Classe energetica: un aggiornamento

16 gen

 

Sono due le settimane dall’entrata in vigore dell’obbligo di inserire la classe energetica in tutti gli annunci immobiliari.

Quali le conseguenze? Al di là delle “proteste” più o meno velate degli agenti immobiliari giova segnalare che l’adesione alla nuova norma riguarderebbe solo circa il 7% dell’intero panorama immobiliare italiano: situazione diversa a Nord e Sud, nel Mezzogiorno la percentuale media supera di poco l’1%, molto meglio in località come Bolzano, quasi 24%, Trento (21%) e Torino (circa 8%).

La classe energetica influenza i prezzi, o così sembra: un bilocale di 65 metri quadri in zona semicentrale, se di classe A costa rispetto alla classe C il 29,18% in più a Firenze, il 21,68% in più a Roma, il 18,21% in più a Milano e il 17,50% in più a Torino. Per la stessa tipologia d’immobile, la variazione di prezzo tra una classe C e una classe G è del 14,75% a Torino, dell’11,80% a Milano, del 7,79% a Roma e del 4,45% a Firenze.

Meno forti le sperequazioni se in gioco c’è un alloggio di metratura più ampia.

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Indice di Prestazione Energetica: ora obbligatorio su tutti gli annunci immobiliari

10 gen

Dal primo gennaio 2012 su tutti gli annunci pubblicitari immobiliari (carta, internet, TV, etc..) dovrà comparire una nuova indicazione, che integrerà quelle classiche e standard di metratura, posizione, esposizione: si tratta dell’indice di Prestazione Energetica.

Se fino ad oggi siamo stati abituati a valutarne il prezzo in funzione di parametri come la superficie, la posizione, le finiture adesso entrerà in gioco anche il consumo energetico della casa. Il Dlgs 28/2011 recante ‘attuazione della direttiva 2009/28/CE sulla promozione dell’uso dell’energia da fonti rinnovabili’, determinerà un vero e proprio cambio di paradigma per il panorama edilizio nostrano.

Come stiamo vivendo questo cambio? Sicuramente – sentendo la viva voce di colleghi “dalla strada” – non sono state poche le problematiche. Prima di tutto, il poco tempo a disposizione. Poi, la mancanza di informazioni (così si dice) certe in merito, tanto che anche consulenti di grido non avevano le idee chiarissime.

Citiamo anche la mancanza di materiali e documentazione, spesso per demeriti dei proprietari, spesso per mancanze nostre. In ogni caso, camminando per le strade e navvigando il web, noto che gli annunci immobiliari sono stati adeguatemente aggiornati e la percentuale di “adesione” alla nuova normativa sembra altissima.

Sicuramente un’opportunità in più per venditori ed acquirenti. Ma come la pensano gli agenti immobiliari? Scatenatevi, scriveteci…parliamone!

[immagine da Rinnovabili.it]

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Franchising immobiliare: i dati 2011

10 gen

 

Secondo il Report Immofranchising 2011, stilato dal sempre preciso e bravo Gerardo Paterna, l’erosione del segmento franchising continua ad affermarsi con un nuovo recordo negativo. Il settore, in difficoltà strutturale, non ha ancora saputo adeguarsi alle nuove condizioni di mercato.
La quasi totalità delle reti vive un emorragia di punti vendita. Negli ultimi 12 mesi le perdite di agenzie affiliate ammontano a 600. La trasversatilità del fenomeno è disarmante.

Le percentuali negative vanno da un -4,23% ad un massimo del -26,62%. In controtendenza un unico brand che mette a segno un +8,20%, dettato dalla “forte specializzazione” e sostenuto dalla stretta creditizia che limita l’accesso alla proprietà. In generale, continua a crescere il numero di agenzie immobiliari, con 2.714 nuove imprese nel settore.

Richiamiamo ancora una volta gli aspetti sui quali è indispensabile lavorare per realizzare una concreta
inversione del trend:

· accorpamenti: consolidare il presidio territoriale con soglie superiori ai 300 punti vendita; eliminare di conseguenza centri di costo “duplicati” ottimizzando la filiera d’erogazione dei servizi (settori marketing e pubblicità, ced, controllo di gestione, etc);

· attualizzare il sistema aggregativo in termini di flessibilità, modularità, tecnologia, costi di accesso;

· aprirsi a nuove formule di aggregazione, ascoltare di più il mercato dei professionisti e creare nuove opportunità, passando anche attraverso la specializzazione in determinati segmenti;

· investire risorse in Ricerca & Sviluppo. Oggi più che mai è indispensabile creare e condividere analisi, numeri e idee che forniscano risposte e soluzioni idonee per governare il cambiamento e potersi assicurare la permanenza su un mercato dalle grandi complessità.

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Rogito con certificato energetico: normativa e prassi

07 dic

Rogito con certificato energetico: senza attestato la compravendita di un immobile è nulla.

Il decreto legislativo che attua la direttiva 2009/28/CE in tema di promozione dell’uso di energia derivante da fonti rinnovabili varato dal Consiglio dei ministri prevede (all’articolo 11) una modifica dell’articolo 6 del decreto legislativo 192/2005 e cioè della norma che impone l’obbligo di “dotare” gli edifici oggetto di compravendita dell’attestato di certificazione energetica, ovvero dell’Ace.

Gli immobili nuovi devono, quindi, obbligatoriamente avere l’Ace, ma la normativa statale attualmente in vigore si applica anche alle unità immobiliari esistenti, che devono essere dotate anch’esse del certificato energetico. Secondo la nuova disciplina, infatti, nei contratti di compravendita di edifici è inserita una clausola con la quale l’acquirente dichiara di aver ricevuto le informazioni e la documentazione in ordine alla certificazione energetica degli edifici; nei contratti di locazione va inserita analoga dichiarazione del conduttore, ma solo se l’unità immobiliare è già di per sé dotata dell’Ace (ad esempio, per essere edificio di nuova costruzione oppure oggetto di recente compravendita); a decorrere dal 1° gennaio 2012 gli annunci commerciali di vendita degli edifici o di loro porzioni devono riportare l’indice di prestazione energetica contenuto nell’attestato di certificazione energetica.

In altri termini, se la precedente normativa poneva l’obbligo di dotare di Ace un fabbricato nuovo, oggi la nuova norma impone il nuovo obbligo per l’acquirente di attestare la ricezione della documentazione energetica, quindi l’acquirente non può comprare se manca nel rogito l’attestato di certificazione energetica. Non ci sono deroghe

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Normative: rinuncia agevolazioni prima casa

14 nov

Nessuna sanzione se la rinuncia dipende dall’impossibilità di trasferire la residenza nel Comune in cui è situato l’immobile nei 18 mesi successivi all’acquisto.

Le disposizioni in materia di agevolazione “prima casa”, di cui al Dpr 131/1986 (Tur), non prevedono la possibilità di rinunciare volontariamente al beneficio. L’agevolazione, infatti, si ha solo se il soggetto nella dichiarazione resa nell’atto notarile fa presente di possedere tutti i requisiti prescritti dalla nota II- bis) all’articolo 1 della Tariffa, parte prima, allegata al Tur, ovvero di non possedere un’altra casa di abitazione, di poter fruire dell’agevolazione e di avere la residenza nel Comune in cui è situato l’immobile.

Ora è possibile, invece, revocare a determinate condizioni la dichiarazione resa nell’atto notarile dal contribuente con cui lo stesso si obbliga a trasferire la residenza nel termine di 18 mesi dalla stipula dell’atto, in quanto tale dichiarazione non riguarda la sussistenza delle condizioni necessarie per fruire dei benefici. Così ha chiarito l’Agenzia delle Entrate con la risoluzione 105/E del 31 ottobre.

Quindi, affinché venga riconosciuta la possibilità di revocare la dichiarazione d’intenti relativa al trasferimento di residenza, bisognerà distinguere se sia decorso il termine di 18 mesi previsto per il trasferimento della residenza oppure se il contribuente sia ancora nei termini per procedere al trasferimento della stessa. Infatti, l’agevolazione decade solo qualora, decorsi i 18 mesi, il contribuente non abbia proceduto al cambio di residenza.

Nel caso in cui, invece, sia ancora pendente il termine per il trasferimento della residenza e l’acquirente non possa trasferire la residenza (anche per motivi personali), può revocare la dichiarazione d’intenti formulata precedentemente nell’atto di acquisto, trovandosi ancora nei termini per adempiere agli impegni assunti. Pertanto, dovrà presentare un’apposita istanza all’ufficio territoriale presso il quale è stato registrato l’atto, chiedendo la riliquidazione dell’imposta. L’ufficio, preso atto della richiesta del contribuente, notificherà avviso di liquidazione dell’imposta dovuta e gli interessi calcolati a decorrere dalla data di stipula dell’atto di compravendita. In tal modo, al contribuente non verrà applicata la sanzione pari al 30%, non configurandosi alcuna decadenza.

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