
Nessuna sanzione se la rinuncia dipende dall’impossibilità di trasferire la residenza nel Comune in cui è situato l’immobile nei 18 mesi successivi all’acquisto.
Le disposizioni in materia di agevolazione “prima casa”, di cui al Dpr 131/1986 (Tur), non prevedono la possibilità di rinunciare volontariamente al beneficio. L’agevolazione, infatti, si ha solo se il soggetto nella dichiarazione resa nell’atto notarile fa presente di possedere tutti i requisiti prescritti dalla nota II- bis) all’articolo 1 della Tariffa, parte prima, allegata al Tur, ovvero di non possedere un’altra casa di abitazione, di poter fruire dell’agevolazione e di avere la residenza nel Comune in cui è situato l’immobile.
Ora è possibile, invece, revocare a determinate condizioni la dichiarazione resa nell’atto notarile dal contribuente con cui lo stesso si obbliga a trasferire la residenza nel termine di 18 mesi dalla stipula dell’atto, in quanto tale dichiarazione non riguarda la sussistenza delle condizioni necessarie per fruire dei benefici. Così ha chiarito l’Agenzia delle Entrate con la risoluzione 105/E del 31 ottobre.
Quindi, affinché venga riconosciuta la possibilità di revocare la dichiarazione d’intenti relativa al trasferimento di residenza, bisognerà distinguere se sia decorso il termine di 18 mesi previsto per il trasferimento della residenza oppure se il contribuente sia ancora nei termini per procedere al trasferimento della stessa. Infatti, l’agevolazione decade solo qualora, decorsi i 18 mesi, il contribuente non abbia proceduto al cambio di residenza.
Nel caso in cui, invece, sia ancora pendente il termine per il trasferimento della residenza e l’acquirente non possa trasferire la residenza (anche per motivi personali), può revocare la dichiarazione d’intenti formulata precedentemente nell’atto di acquisto, trovandosi ancora nei termini per adempiere agli impegni assunti. Pertanto, dovrà presentare un’apposita istanza all’ufficio territoriale presso il quale è stato registrato l’atto, chiedendo la riliquidazione dell’imposta. L’ufficio, preso atto della richiesta del contribuente, notificherà avviso di liquidazione dell’imposta dovuta e gli interessi calcolati a decorrere dalla data di stipula dell’atto di compravendita. In tal modo, al contribuente non verrà applicata la sanzione pari al 30%, non configurandosi alcuna decadenza.
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